Dal 15 ottobre 40 giorni di resistenza

| 3V |

Niente vaccini e niente tamponi

3V è fermamente contrario a qualsiasi obbligo di trattamento sanitario o pseudo-diagnostico, indipendentemente da che siano a carico del datore di lavoro o del dipendente. Il corpo umano è un confine inviolabile, così come la libertà personale ed il diritto al lavoro.

Esprimiamo la nostra solidarietà totale a tutto il tessuto lavorativo italiano, con un messaggio univoco: RESISTIAMO! Dal 15 ottobre, niente vaccini, niente tamponi e assolutamente nessun green pass.

Come partito politico, evidenziamo che mancano circa 40 giorni alla conversione in legge del decreto che estende il green pass a lavoratori pubblici e privati, e se troverà la ferma e totale opposizione di milioni di lavoratori, non potrà venire approvato, o quantomeno non alle esecrabili condizioni attualmente proposte.

Sempre resistenza, mai violenza

Ribadiamo che tutte le possibili forme di resistenza, a cui vi invitiamo caldamente, possono e devono essere assolutamente pacifiche. In primo luogo perché violenza porta sempre violenza, e la cura non può avere la stessa natura della malattia. In secondo luogo perché ci sono armi più efficaci: le manifestazioni di piazza, la resistenza passiva, la disobbedienza civile e da ultima, la più efficace: il voto elettorale.

Ai lavoratori

Invitiamo i lavoratori a presentarsi sul luogo di lavoro, manifestando la propria disponibilità a svolgere le mansioni lavorative, lasciando al datore di lavoro l’onere dell’eventuale negazione del diritto al lavoro, esponendosi alle responsabilità civili e penali che quest’atto può comportare.

Ai datori di lavoro

Richiamiamo i datori di lavori alle proprie responsabilità costituzionali, ricordando che ad esse è sempre possibile attenersi, prendendo parte alla resistenza e schierandosi dalla parte della giustizia.

Ai cittadini

Ribadiamo che questa emergenza senza precedenti è un’emergenza politica, una politica che, abbandonata dai cittadini, ha potuto avallare questa deriva dittatoriale e disumana. Dobbiamo porre fine a questo stato di cose. Vi invitiamo a conoscerci durante banchetti ed eventi, a riempire con noi le piazze, a partecipare alle molte iniziative di protesta e di proposta che abbiamo in programma, a sostenerci e ad unirvi a noi, perché la nuova politica verrà da ognuno di noi, e sarà una politica umana e per gli esseri umani.

Riferimenti legali – violazioni del green pass

Pubblichiamo, al fine di facilitare provvedimenti dei cittadini in difesa dei propri diritti, un elenco delle violazioni di leggi e trattati comportata dalle disposizioni sul green pass del 2021.

Premessa

Il Governo italiano, in relazione a quanto dispone il Regolamento UE 2021/953, circa l’uso del certificato Covid digitale UE, ha emanato il D.L. 23.07.2021 n.105 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito nella legge 126 del 16 settembre 2021.
Allart. 3 del suddetto D.L. si dispone che, dal 6 agosto 2021, sul territorio nazionale, anche in zona bianca, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verde Covid 19, Green Pass, l’accesso a talune attività o servizi.
Il giorno 07/08/2021 entra in vigore anche il D.L. n.111 che prevede obbligo di impiego delle Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario e per categorie di trasporti.

Il 21 settembre 2021 entra in vigore il D.L. n. 127 (GU n.226 del 21-9-2021), che prevede l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ai lavoratori nel settore pubblico e privato.

Le suddette disposizioni, nella parte in cui limitano diritti e libertà a determinate categorie di persone sono contrari ai principi generali di democrazia dello Stato italiano, della Costituzione e delle sue leggi, nonché a trattati di diritto internazionale a Tutela delle Libertà e dei diritti Fondamentali dell’uomo oltre che a norme comunitarie. Si denunciano pertanto le seguenti violazioni:

1. Carta Europea dei Diritti dell’Uomo

(CEDU; ratificata con la legge n. 848 del 4 Agosto 1955), che dispone nell’art 14 il Divieto di discriminazione: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

2. Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (Carta di Nizza, 2000/C 364/01)

Art. 1 “Dignità umana”: “La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata e tutelata.

Art. 3 “Diritto all’integrità della persona”: “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

b. il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

c. il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”

Art. 21 vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

3. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

(DUDU ratificata con la legge n. 881 del 25 Ottobre 1977) che vieta ogni discriminazione all’art. 2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”

4. Regolamento UE 2021/953

Considerando n. 6 ext. “È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione.

Considerando n. 36: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

Si noti che il regolamento comunitario costituisce fonte primaria nel sistema di gerarchia delle fonti ed è da applicarsi subito dopo i trattati internazionali per i diritti dell’uomo.

5. Regolamento UE 2021/954

Considerando n°11: “Il presente regolamento è inteso a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre, ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399.

6. Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Art. 13: La libertà personale è inviolabile: Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

In merito alla liceità dei provvedimenti provvisori, ricordiamo che essi sono previsti, nel solo caso dello stato di guerra (Costituzione della Repubblica italiana, Ext. Art 78 “Le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari”; Costituzione della Repubblica italiana, ext. art 87, il Presidente della Repubblica“Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].”

Art 16, ext.Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

Alla luce dell’assodata inidoneità e inattendibilità dei “tamponi” come strumenti diagnostico e dell’ininfluenza dei cd. Vaccini covid rispetto alla possibilità di contrarre la malattia e di propagarne il contagio, non sussistendo alcun motivo di sanità né di sicurezza per l’istituzione del lasciapassare. Le restrizioni in analisi discriminano per ragioni politiche, mirando ad opprimere e/o dissuadere qualsiasi dissenso nei confronti della politica governativa, per tramite della compressione di libertà e diritti e non consentendo accesso alla vita sociale dello Stato, ai servizi e al lavoro a coloro che scelgono di esercitare un legittimo dissenso e perseguire le proprie opinioni politiche.

Art. 32: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Di fatto la vaccinazione e le altre modalità per ottenere certificati verdi costituiscono trattamenti sanitari. La continua estensione del novero delle limitazioni fino a svuotare il diritto di circolazione, di riunione e di lavoro se non si è in possesso di un lasciapassare, si traduce surrettiziamente in un condizionamento alla vaccinazione, che diventa di fatto un obbligo. Esprimendosi tale condizionamento attraverso posizioni di palese discriminazione, costituisce a tutti gli effetti una violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.  

7. Codice penale

Art. 610, “Violenza privata”: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.”

In tale reato incorre chiunque impedisca l’accesso al luogo di lavoro e/o l’esercizio dell’attività lavorativa subordinata ad obblighi contrattuali, nonché l’accesso ad un ristorante, una palestra, un cinema, una piscina, mensa, attività e/o servizi in genere a chi non sia provvisto del “green pass/certificazione verde”.

8. La legge e regolamento sulla privacy

di cui al Decreto Legislativo 196/2003, Decreto Legislativo 101/2018 e Reg. UE 2016/679 per quanto riguarda la richiesta di dati sensibili/sensibilissimi in maniera illegittima. Inoltre: con la preclusione dell’accesso al luogo di lavoro, o con il rifiuto di erogare attività e servizi allontanando i non vaccinati, e\o attraverso l’erogazione di attività e servizi solo parziali, con accesso dei non vaccinati solo in determinate aree, es. aree esterne e non chiuse vengono violati in modo attuale e continuativo, in quanto la sola collocazione in aree ristrette e\o rifiuto dell’attività e\o del servizio, rappresenta diffusione/rivelazione indiretta di dati sensibili (art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) volti a rivelare tra l’altro, in pubblico, e potenzialmente a tutti, attributi e/o stati sanitari di: “salute / non salute”; “contagiosità/non contagiosità” delle persone, determinando una classificazione sociale non solo assolutamente senza titolo, gratuita e discriminatoria, ma anche rivelativa di dati sensibili di “salute/non salute”. Tale discriminazione, per quanto basata su un falso scientifico, quale la validità dei vaccini ai fini dell’immunità o della cessazione dei contagi e la validità dei cd. “tamponi” quale strumento diagnostico) genera ingerenze assolutamente invasive della vita privata, determinative di pericolosi quanto facili se non naturalmente consequenziali, profili discriminatori e di odio tra gruppi sociali.

In particolare considerando l’art. 9 del Reg UE 2016/679 ext: “È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” e paragrafo 2 (punti a-j),si denuncia il palese contrasto con le disposizioni del 2021 in quanto l’obbligo di utilizzo della certificazione verde e il conseguente trattamento dei dati è per fini di fruizione di servizi e accesso alla vita sociale.

9. Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

(RD 635/1940), art. 187, atteso che “gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”  

10. Contratto di lavoro

Al momento della sottoscrizione del contratto non sono state previste clausole che subordinassero le prestazioni lavorative alle condizioni sanitarie del lavoratore, né alla sottoposizione del medesimo a trattamenti sanitari, né al possesso di esami diagnostici.

Conclusioni

Per quanto sin qui evidenziato, le norme 126/2021 e D.L. 111/2021, in quanto palesemente illegali e\o inapplicabili, in quanto contrarie a norme di fonte superiore che non possono essere disapplicate, non costituiscono legittimo motivo per il rifiuto delle prestazioni lavorative da parte del datore di lavoro, né per le prestazioni del gestore di un pubblico esercizio nella fruizione di servizi quali i trasporti e luoghi di svago/ludici e di studio.

Per quanto sopra descritto, in caso di inibizione della prestazione lavorativa, nonché in caso di mancato accesso alla struttura pubblica o privata, le predette violazioni potranno essere accertate in via immediata, con la richiesta di intervento da parte delle FF.OO, allegando il presente elenco di violazioni alla denuncia all’autorità giudiziaria che ne farà seguito.

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