Aggiornamento del 19 aprile 2021
La risposta di 3V agli operatori sanitari e a tutte le categorie a rischio di obbligo vaccinale: diventare lavoratori consapevoli. Grazie a conoscenza e autodeterminazione è possibile esercitare responsabilmente la propria libertà di cittadini.
Il Decreto Legge n.44 del 01/04/2021 ha introdotto, all’articolo 4, “disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
Come tutti i Decreti Legge emanati dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, è un provvedimento provvisorio con forza di legge che perde efficacia sin dall’inizio, se non è convertito in legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 31 maggio 2021.
Il Parlamento dovrà quindi, entro quella data, deliberare sulla sua eventuale conversione in legge, potendone anche modificare il testo.
Quello che suggeriamo è un percorso di obiezione attiva nel rispetto del consenso informato, dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana (in particolare artt.13 e 32) e del principio di precauzione.
Abbiamo predisposto tre lettere da personalizzare e utilizzare nelle modalità più congeniali per i singoli casi.
– Lettera di obiezione con domande (Lettera 1)
– Lettera di richiesta esami (Lettera 2)
– Lettera per il medico di base (Lettera 3)
Invitiamo a personalizzare le lettere in quanto ogni situazione rappresenta un caso a sé e soprattutto non vogliamo che ci siano eventuali risposte “standard”.
Riteniamo necessario che la lettera di obiezione (Lettera 1) venga inviata da chi ha ricevuto comunicazione scritta da parte del datore di lavoro o dall’ordine professionale sui provvedimenti previsti dal DL 44.
Chi ha già un appuntamento per effettuare la vaccinazione può invece rivolgersi al medico di base per richiedere la prescrizioni di esami, eventuale differimento o sospensione (Lettere 2 e 3).
Come è capitato nel 2017, con la Legge 119/2017, per analogia, ci ritroveremo molto facilmente di fronte a scenari diversi e a situazioni eterogenee per modalità ed entità di comunicazioni e modalità operative, sia tra pubblico e privato, tra strutture sanitarie, tra Regioni.
Per questo motivo l’entità della risposta è da valutare in base all’entità della comunicazione che ricevete.
Riteniamo fondamentale utilizzare conoscenza e diritto per esercitare pienamente la libertà di scelta terapeutica.
La comunicazione che avete ricevuto dal datore di lavoro o dall’ordine professionale a cui appartenete non è sufficiente per attuare la sospensione o il demansionamento previsto al comma 8 dell’articolo 4 del DL 44.
Ci sono delle procedure da rispettare: è necessario che il passaggio dei dati tra datore di lavoro/Regione/Asl/ sia fatto nei tempi previsti (max 5 giorni + 10 giorni) e secondo modalità prestabilite.
La richiesta formale di fornire documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale deve arrivarvi dall’Azienda sanitaria locale di riferimento (comma 5): è Ausl il vostro interlocutore, non il datore di lavoro o l’ordine cui appartenete.
Eventuali pressioni da parte del datore di lavoro NON sono quindi legittime.
“Il Garante della Privacy si è espresso molto chiaramente: il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale e il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati (https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini).
Se sapete che il vostro datore di lavoro è a conoscenza del vostro stato vaccinale, vi ha fatto pressioni o minacce, in questo momento potete fare una segnalazione al Garante tramite la modulistica messa a disposizione sul sito: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Non dovete sottoscrivere nessun modulo che vi venga sottoposto sul luogo di lavoro in cui vi viene chiesto di consentire o rifiutare la vaccinazione.
Ricordatevi che al comma 8 dell’articolo 4 viene specificato: “il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.”
Pertanto è prevista la sospensione temporanea dalla mansione esercitata qualora non ci sia possibilità di essere adibiti a diversa mansione dove non c’è rischio di contagio ma non il licenziamento.
L’eventuale sospensione (sia dall’ordine professionale che dalla mansione esercitata) è temporanea e al comma 9 dell’articolo 4 è stabilita fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) Assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore/professionista
b) Completamento del piano vaccinale nazionale
c) Non oltre il 31 Dicembre 2021
L’obbligo a carico degli ordini professionali di invio alle Regioni dei soli nominativi iscritti ad un albo o dei lavoratori, previsto dal D.L. 44/2021, riguarda i meri dati identificativi di tutti gli iscritti all’albo, che sono dati peraltro già disponibili a chiunque in quanto presenti nell’albo professionale, e non riguarda dati relativi allo stato di salute dell’iscritto all’Albo.
Nel 2017 con la legge Lorenzin, il Garante per la protezione dei dati personali si era espresso ritenendo legittimo l’invio degli elenchi dei bambini iscritti a scuola, per cui possiamo ipotizzare che anche in questo caso non ci siano osservazioni da parte sua.
Per quanto riguarda invece la successiva restituzione dei dati inerenti lo stato vaccinale di ogni iscritto da parte delle Regioni agli ordini professionali e datori di lavoro, che conterranno dati sensibili, il decreto legge prevede al comma 4 che questo venga fatto “nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”.
Ad oggi il Garante non ha ancora definito le modalità del passaggio e soprattutto chi potrà trattare quei dati.
Queste indicazioni sono suscettibili di essere aggiornate nei prossimi giorni e nelle prossime settimane perché la situazione è in via di rapida evoluzione.
Abbiamo creato una chat Telegram “Lavoratori consapevoli 3V” per il sostegno ai dipendenti e la condivisione di documenti. Chi desideri partecipare può contattarci ad lavoratori.consapevoli@movimento3v.it.
Per rimanere informati, vi invitiamo a consultare periodicamente lo speciale in continuo aggiornamento:
Abbiamo raccolto le domande e le risposte più frequenti in merito al percorso che proponiamo. Vi suggeriamo di leggerle scaricandole qui:
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