Statuto
Titolo I – Principi generali
Art.1 – Finalità
PARTITO 3V (in seguito indicato come “3V”) è un movimento politico senza alcun fine di lucro che, attraverso i valori di democrazia, libertà e giustizia, persegue l’obiettivo dello stare bene nei vari e molteplici aspetti del vivere, a partire dalla realizzazione del proprio sé all’interno di una società solidale ed equa.
Presupposto che un diritto fondamentale di libertà della persona è l’autodeterminazione della propria salute individuale sia a livello concettuale che effettivo, il 3V si impegna in un’azione politica a difesa e sostegno della centralità di tale principio.
A partire dalla ricerca per tutti della piena verità inerente all’attuale pratica vaccinale di massa il 3V, in un’ottica di profonda revisione, ritiene prioritaria un’inversione di prospettiva dove l’individuo non venga ridotto a un numero all’interno di procedure standard ma sia considerato un essere dotato di consapevolezza, unico ed irripetibile.
Art.2 – Simbolo
Il simbolo del PARTITO 3V appartiene esclusivamente al 3V.
Il simbolo, allegato al presente statuto, è contrassegno elettorale per le elezioni nazionali, regionali, amministrative ed europee. Esso è rappresentato da un cerchio con corona di circonferenza di colore rosso. Lo spazio interno del cerchio contiene al centro la scritta nera in sfondo bianco “3V” disposta su una riga. Nella parte superiore lungo il margine della corona è inscritta in modalità curvilinea la dicitura “Verità” in carattere nero e nella parte inferiore lungo il margine della corona è inoltre inscritta in modalità curvilinea la dicitura “Libertà” anch’essa in carattere nero.
Per apportare modifiche al simbolo ed emblema elettorale oppure alla denominazione del partito serve il voto del Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei componenti oppure l’approvazione dei tre quinti dei partecipanti al Congresso. Tutti i simboli del 3V, anche se utilizzati una sola volta, sono di proprietà esclusiva del 3V.
Art.3 – Sede
Il 3V ha la propria sede legale in via Lungagna 32-E int. 1, Pistoia.
Essa viene comunque stabilita dal Presidente nella qualità di rappresentante legale, sempre nel limite dell’ambito del territorio nazionale.
Art.4 – Durata
La durata del 3V è illimitata.
L’eventuale scioglimento del 3V può essere deliberato dal Congresso ordinario o straordinario con il voto favorevole dei quattro quinti dei partecipanti. Salvo diverse disposizioni di legge, in caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto obbligatoriamente ad associazioni con finalità analoghe, consultato l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge n.662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo II – Iscrizione e garanzie
Art.5 – Iscrizione ed associati
Possono liberamente iscriversi tutti i maggiorenni cittadini italiani oppure di stato membro dell’Unione Europea e residenti in Italia, secondo le procedure del presente statuto ed eventuali modalità indicate dal Responsabile Adesioni e comunicate anche tramite il sito internet del 3V.
I soci si distinguono in “amici” ed “attivisti”.
I soci amici versano la quota di adesione, non hanno obblighi o diritti, la loro iscrizione avviene in veste di simpatizzanti del 3V, ha durata pari all’anno sociale ed è rinnovabile in qualsiasi momento.
I soci attivisti partecipano e contribuiscono allo sviluppo del 3V acquisendo in via esclusiva il diritto di elettorato passivo ed attivo. La qualifica di attivista può essere richiesta da parte di coloro che hanno partecipato concretamente alle attività del Partito dopo sei mesi dall’atto di prima iscrizione come socio amico. La domanda è inoltrata al Responsabile Locale il quale, entro il limite di trenta giorni, l’accetta, la respinge o richiede un ulteriore periodo di verifica. In caso di respingimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Responsabile Adesioni, che decide entro trenta giorni in via definitiva ed inappellabile.
La qualifica di attivista del 3V, sin dall’atto di presentazione della domanda, è incompatibile con l’iscrizione ad associazioni massoniche, occulte o segrete, ad altri partiti o movimenti politici di caratura nazionale, regionale od europea e a qualsiasi gruppo o associazione che persegua finalità in contrasto con l’azione del Partito.
L’associato perde la qualifica di attivista in caso di decesso, non rinnovo dell’iscrizione per mancato versamento della quota di adesione annuale da effettuarsi nel mese di gennaio di ogni anno, dimissioni proprie o per provvedimenti sanzionatori.
L’associato, oltre a partecipare direttamente alle attività del Partito, è invitato a sostenere nel proprio ambito sociale le idee e le finalità del 3V.
Art.6 Controllo e sanzioni
Il comportamento degli associati deve essere conforme a principi di onestà e correttezza e improntato sempre e comunque alla buona fede. Le deliberazioni degli organi del Partito impegnano tutti gli attivisti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, a operare nel rispetto delle scelte adottate; è sempre fatta salva la possibilità, in apposite assemblee o incontri interni, di continuare a sostenere le proprie posizioni nella massima libertà di espressione.
L’Associato che, in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dello Statuto, venga meno ai principi ispiratori del Partito può essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso, sono, nell’ordine:
a) richiamo scritto;
b) sospensione fino ad un massimo di sei mesi con decadenza da eventuali incarichi;
c) invito alle dimissioni dalle cariche istituzionali ricoperte su designazione del Partito;
d) espulsione per gravi ragioni politiche.
Per gravi ragioni si intendono fatti, comportamenti, atteggiamenti anche omissivi, dichiarazioni o quant’altro posto in atto volontariamente a danno dell’azione politica del 3V.
Tutti gli organi del Partito sono preposti, per quanto di responsabilità, a verificare la corretta e consona partecipazione degli associati. In relazione ai provvedimenti disciplinari il richiamo e la sospensione sono di competenza del Responsabile di Area nella cui sezione è iscritto l’attivista, mentre l’invito alle dimissioni o l’espulsione, in quanto eventi straordinari, possono essere intrapresi esclusivamente dal Presidente, dal Segretario o dal Responsabile Amministrativo.
Il sottoposto al provvedimento sanzionatorio, entro trenta giorni può presentare ricorso, che non sospende l’efficacia dei provvedimenti, al Responsabile Adesioni. Quest’ultimo si pronuncia in via definitiva entro il limite di trenta giorni. Le sue decisioni in relazione ai punti c) e d) del presente articolo sono appellabili entro trenta giorni presso il Garante. Gli organi preposti ai ricorsi disciplinari decidono, nel rispetto dei tempi indicati e senza ulteriori formalità procedurali, fatto salvo eventuale contraddittorio.
Art.7 Il Garante
Il Garante è figura di massima tutela degli iscritti che, per sua imparzialità di funzione, non può ricoprire nessun altro ruolo od incarico interno al Partito. Egli è designato dal Consiglio a maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dura ordinariamente in carica tre anni e comunque fino alla costituzione di un nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del Presidente o del Segretario, non è rieleggibile.
Compiti del Garante sono:
- interpretazione delle norme statutarie in ogni caso di controversia interna causa di ostacolo all’azione del Partito,
- giudicare eventuali impugnazioni in relazione alle decisioni del Responsabile delle adesioni in merito ai punti c e d del’art.6 del presente Statuto.
- Il giudizio del Garante avviene entro trenta giorni ed è inappellabile.
Titolo III – Gli organi
Art.8 Il Congresso
Viene convocato in via ordinaria dal Presidente ogni tre anni, in via straordinaria dal Consiglio a maggioranza dei tre quinti dei componenti oppure congiuntamente dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente predispone un regolamento congressuale finalizzato al corretto e buon funzionamento del Congresso, che deve essere ratificato dal Consiglio a maggioranza dei componenti.
Il Presidente garantisce la coerenza tra i termini di Statuto e quelli del Regolamento, uniformando eventuali discrepanze, in presenza delle quali si applicano le regole del documento aggiornato alla data più recente.
La convocazione del Congresso avviene con almeno venti giorni di anticipo sulla data designata e deve indicare luogo, data, orario, ordine del giorno; può avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Partito oppure tramite lettera, telefax, posta elettronica, affissione presso sede del Partito, inserzione stampa o diffusione radiotelevisiva. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda istanza posticipata di almeno 24 ore, con qualsiasi numero di partecipanti.
Costituiscono il Congresso in via esaustiva e con diritto di parola e voto i seguenti soggetti:
- i delegati di area nel numero di uno ogni diecimila voti o frazione di essi, raccolti nell’elezione con sistema proporzionale temporalmente più prossima nel collegio plurinominale della Camera. Dove il 3V non si sia presentato col proprio simbolo spetta comunque ad ogni Area Territoriale un delegato. Come delegati gli attivisti di ciascuna Area Territoriale scelgono, tramite votazione a maggioranza semplice, coloro che tra essi si propongano a ciò;
- gli eletti nel Parlamento nazionale, europeo e nei consigli regionali;
- i componenti del Consiglio uscente;
- I Responsabili locali.
Non sono previste né ammesse deleghe da parte degli aventi diritto al Congresso.
Il Congresso discute ed approva a maggioranza dei votanti le mozioni di indirizzo politico che divengono la base del programma del 3V. In caso di eventuali mozioni di carattere organizzativo, la relativa finalità va esplicitata durante la discussione; in caso di approvazione, in Consiglio dispone in base ad essa le adeguate modalità di implementazione. In caso di contraddizione tra due mozioni, entrambe approvate, il Consiglio si attiene a quella ritenuta maggiormente rispondente ai valori e alle finalità del presente Statuto.
Il Congresso elegge il Presidente ed il Segretario.
Le scelte congressuali avvengono per voto palese ad eccezione della procedura per scrutinio segreto nel caso specifico in cui vi siano più candidati alla carica di Presidente o Segretario.
In relazione alle candidature alla carica di Presidente e Segretario, nessuno può candidarsi contemporaneamente ad entrambe e non si può sottoscrivere più di un candidato per differente tipologia di carica. Qualora, nel caso di più candidati ad una o ad entrambe le cariche, nessuno raggiunga il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi, si procederà a mezzo di doppio turno tra i due candidati più votati. I candidati a Segretario hanno l’obbligo di presentare ed illustrare in fase di dibattito una propria caratterizzante relazione programmatica.
Art.8 bis Assemblea Nazionale
Almeno una volta ogni 12 mesi, a partire dalla data dell’ultimo Congresso, viene convocata l’Assemblea Nazionale di tutti gli attivisti del Partito.
Compito e prerogativa dell’Assemblea sarà quello del confronto politico interno su idee, azioni, programmi e contenuti mentre esulano dalle competenze dell’Assemblea la discussione sui ruoli e le cariche interne.
Il Consiglio stabilirà un apposito regolamento, suddetto regolamento e convocazione dovranno essere pubblici almeno due settimane prima della convocazione.
L’Assemblea non ha riflessi legali e pertanto si ritiene validamente costituita a prescindere dal numero dei partecipanti.
Art.9 Presidente e Gruppo Operativo
Il Presidente è il rappresentante legale del 3V di fronte ai terzi. Il Presidente è autorizzato ad attivare atti giudiziari, presentare querele, svolgere qualsiasi altro atto che riterrà utile ed indispensabile in favore del 3V avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Presidente controlla e garantisce l’applicazione del presente Statuto da parte di tutti gli attivisti. Tra le sue prerogative fondamentali vi è la funzionalità organizzativa ed operativa del Partito.
Egli è eletto dal Congresso, dura in carica tre anni e può ricoprire l’incarico non oltre due mandati.
Il Presidente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, istituisce un Gruppo Operativo conferendo da un minimo di quattro a un massimo di sette ruoli.
Si ritengono ruoli basilari:
- Responsabile Amministrativo con funzione di tesoriere, la cui particolare figura è meglio specificata secondo quanto disposto all’art.18;
- Responsabile Adesioni;
- Responsabile Organizzativo;
- Responsabile dei Coordinatori Locali e di Area.
I Componenti del Gruppo Operativo godono tutti di ampia autonomia, sono revocabili dal Presidente o dal Consiglio a maggioranza dei componenti, decadono con l’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente può essere sfiduciato dai tre quinti dei componenti il Consiglio i quali indicheranno anche un presidente protempore. Si procederà quindi, entro sessanta giorni, alla convocazione di un Congresso straordinario per l’elezione di un nuovo Presidente. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente il Consiglio, con la stessa maggioranza indicata come necessaria alla sfiducia, elegge un nuovo Presidente che resterà in carica fino al primo Congresso ordinario.
Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto all’ultimo Congresso, attraverso una mozione di sfiducia avanzata da qualsiasi attivista o con votazione a maggioranza nel corso di un’assemblea straordinaria richiesta da almeno un terzo delle realtà territoriali.
Il Consiglio indicherà un presidente protempore. Si procederà quindi, entro centoventi giorni, alla convocazione di un Congresso straordinario per l’elezione di un nuovo Presidente.
Art.10 – Segretario e Gruppo Politico
Il Segretario è il principale responsabile dello sviluppo e della realizzazione della linea politica del 3V secondo le finalità previste dallo Statuto e le disposizioni indicate dal Congresso. Egli è il portavoce del Partito verso i terzi in particolare attraverso le manifestazioni pubbliche, le relazioni con i media, i rapporti con le altre forze politiche e con le associazioni, i messaggi informativi verso i cittadini.
Egli è eletto dal Congresso, dura in carica tre anni e può ricoprire l’incarico non oltre due mandati.
Il Segretario per lo svolgimento delle proprie funzioni istituisce un Gruppo Politico conferendo da un minimo di quattro a un massimo di sette ruoli.
Si ritengono ruoli basilari:
- Coordinatore della Comunicazione;
- Coordinatore del programma e dei gruppi tematici;
- Coordinatore della Segreteria Politica;
- Coordinatore degli eletti nelle istituzioni.
I Componenti del Gruppo Politico godono tutti di ampia autonomia, sono revocabili dal Segretario o dal Consiglio a maggioranza dei componenti, decadono con l’elezione di un nuovo Segretario.
Il Segretario può essere sfiduciato dai tre quinti dei componenti il Consiglio i quali indicheranno anche un segretario protempore. Si procederà quindi, entro centoventi giorni, alla convocazione di un Congresso straordinario per l’elezione di un nuovo Segretario. In caso di dimissioni o impedimento permanente il Consiglio, con la stessa maggioranza indicata come necessaria alla sfiducia, elegge un nuovo Segretario che resterà in carica fino al primo Congresso ordinario.
Il Segretario può essere sfiduciato dalla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto all’ultimo Congresso, attraverso una mozione di sfiducia avanzata da qualsiasi attivista o con votazione a maggioranza nel corso di un’assemblea straordinaria richiesta da almeno un terzo delle realtà territoriali.
Il Consiglio indicherà un Segretario protempore. Si procederà quindi, entro centoventi giorni, alla convocazione di un Congresso straordinario per l’elezione di un nuovo Segretario.
Art.11 Consiglio
Sono componenti del Consiglio il Segretario, il Presidente i facenti parte del Gruppo Operativo e del Gruppo Politico, una quota dei rappresentanti del 3V eletti nelle istituzionali e, nello specifico, un senatore, un deputato, un parlamentare europeo e cinque consiglieri regionali nella misura di uno per ogni circoscrizione elettorale europea in cui è suddiviso il territorio nazionale. I rappresentanti previsti delle istituzioni saranno liberamente scelti dai rispettivi colleghi mediante votazione a maggioranza.
Il Consiglio è presieduto dal Segretario che ne prepara l’ordine del giorno con avviso di convocazione da effettuarsi con almeno cinque giorni di anticipo anche tramite il sito internet del Partito o altre modalità da definire tramite regolamento. Esso si riunisce in via ordinaria a cadenza trimestrale o straordinaria su decisione del Segretario o se richiesto da un quinto dei componenti.
Il Consiglio è validamente costituito dalla presenza della metà più uno dei suoi componenti e, quando non diversamente disposto dalle norme di legge o dal presente Statuto, approva a maggioranza dei presenti.
Sono prerogative per le quali è richiesta l’approvazione del Consiglio:
- le questioni di maggiore rilevanza ai fini dell’azione del 3V che non siano già demandate ad altri organi per legge o secondo il presente statuto;
- l’importo delle quote associative indicate dal Responsabile Adesioni;
- gli atti di bilancio predisposti dal Responsabile amministrativo secondo le norme di legge;
- i regolamenti o relative modifiche che di volta in volta si rendessero necessari per il corretto e buon funzionamento del Partito;
- le modifiche dello Statuto predisposte e presentate dal Presidente;
- le liste di candidati preparate unitariamente dal Segretario e dal Presidente;
- gli eventuali accordi elettorali proposti dal Segretario.
Titolo IV Struttura ed articolazione del Partito
Art.12 Sezioni Territoriali
Il 3V si articola a livello locale sulla base di sezioni corrispondenti ai territori delle province.
Il numero di soci attivisti minimo per costituire una sezione viene deliberato dal Consiglio di anno in anno in relazione alle condizioni di sviluppo del partito.
Il consiglio valuta, in presenza di un numero elevato di attivisti per provincia, la costituzione di ulteriori sezioni all’interno della stessa provincia.
I soci decidono di propria autonoma iniziativa le azioni in ambito politico locale, eleggono a maggioranza semplice il Coordinatore Territoriale, responsabile a livello locale delle attività del Partito.
Le strutture territoriali non godono di autonomia patrimoniale. I Responsabili Territoriali, quindi, nei limiti delle attività locali, non possono sostenere spese per importi complessivamente superiori ai mille euro per singola iniziativa, di cui devono prevedere la copertura direttamente in loco. I membri di ciascuna sezione sono giuridicamente responsabili delle proprie azioni, di cui rispondono direttamente e personalmente.
Art.13 Responsabili di Area
Nelle province in cui non sono costituite le sezioni territoriali il Consiglio nomina, su proposta del Coordinatori dei Territori, dei Responsabili di Area scelti tra gli attivisti locali. Il Responsabile di Area ha la funzione di rappresentare 3V in ambito locale ed in via primaria l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di 3V e la crescita con futura costituzione delle sezioni.
Le aree potranno essere costituita da una sola o da più provincie contigue e nel caso di necessità anche di regioni limitrofe.
Secondo quanto disposto dal successivo art.14 per i vari responsabili e coordinatori è esclusa la possibilità di presentare delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato direttamente dal Segretario o da procuratori da egli indicati.
Titolo V – Elezioni Nazionali, Regionali, Amministrative ed Europee
Art.14 Partecipazione
Il PARTITO 3V partecipa alle elezioni con l’obiettivo di ottenere propri rappresentanti nelle istituzioni, che perseguano e realizzino i principi del Partito. Il 3V, in considerazione delle proprie finalità politiche, partecipa prioritariamente alle elezioni nazionali, regionali ed europee.
3V partecipa alle elezioni amministrative in via straordinaria, con finalità prevalentemente politiche individuando a tale scopo i comuni a maggiore dimensione demografica o rappresentatività. Il Consiglio detta le linee guida in tal senso.
I soci attivisti, a titolo esclusivamente personale e previa consultazione del Consiglio, possono candidarsi alle elezioni amministrative locali a cui il 3V non partecipa, in liste e formazioni purché queste non siano in contrasto con le finalità del 3V.
Le liste dei candidati a nome del Partito e i contrassegni elettorali sono presentati dal Segretario, anche tramite procuratori da egli indicati. Il Segretario autorizza l’uso del simbolo elettorale del 3V.
Art.15 Candidature
Il 3V, in ossequio alle norme vigenti, promuove la partecipazione alla vita politico istituzionale delle donne, garantendo tra le candidature alle elezioni il massimo equilibrio possibile tra donne e uomini. Nei casi in cui non si raggiungesse la parità, si assume il 60% come limite massimo non superabile di candidature per ogni sesso.
Come principio generale tra le candidature possono essere proposti anche non iscritti, qualora siano persone che abbiano agito con azioni aventi finalità analoghe a quelle di 3V.
In linea di principio il Consiglio può porre un veto alle proposte di candidature espresse dalle sezioni locali.
I candidati alle elezioni comunali e l’eventuale candidato a sindaco sono scelti dalle sezioni locali. I candidati alle elezioni regionali per quanto concerne i collegi su base provinciale sono scelti dalle sezioni locali mentre il candidato a presidente è indicato dal Consiglio. I candidati alla Camera dei deputati sono scelti dagli attivisti delle sezioni di riferimento mentre i candidati al Senato della Repubblica sono di competenza del Consiglio.
I candidati alle elezioni europee sono proposti in parti uguali dal Consiglio e dalle sezioni locali.
Art.16 Eletti e gruppi
Gli eletti del 3V si costituiscono in “gruppi” del 3V. L’eventuale adesione ad altri gruppi senza autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei componenti comporta l’espulsione dal Partito e la richiesta di dimissioni dalla carica istituzionale.
Al fine dello sviluppo delle azioni istituzionali degli eletti nell’ambito delle linee direttive indicate dal Congresso e dal Consiglio, i presidenti dei gruppi europei e nazionali riferiscono direttamente al Segretario, che cura l’indirizzo delle iniziative dei gruppi e dei singoli parlamentari. Per le medesime motivazioni di operatività e finalità i presidenti dei gruppi regionali riferiscono al Coordinatore dei Consiglieri, che si relaziona direttamente al Segretario.
Titolo VI Amministrazione
Art.17 Società esterna di revisione e controllo
Il Presidente, a seguito di domanda di iscrizione rivolta alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici del Parlamento Italiano” e di avvenuto inserimento nel Registro Nazionale dei partiti politici, ha il compito di nominare la società esterna di revisione contabile avente la funzione di controllo e certificazione dei bilanci e dei rendiconti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti.
Art. 18 Amministrazione e Responsabile amministrativo
Il Responsabile Amministrativo del 3V (in seguito indicato come Tesoriere) viene nominato dal Consiglio a maggioranza dei componenti su proposta del Presidente, dura in carica ordinariamente tre anni e può essere rieletto una volta sola; decade con voto di sfiducia della maggioranza dei componenti del Consiglio; termina e rimette il proprio incarico dopo elezioni congressuali del Presidente. In caso di impedimento permanente o di dimissioni il Presidente, ne acquisisce le funzioni fino alla scelta di un nuovo incaricato. La carica di Responsabile Amministrativo è incompatibile con quella di altro incarico interno al Partito.
Il Tesoriere, in nome e per conto del Partito:
- tiene i libri contabili e coordina l’operatività di una corretta gestione economica;
- segue il buon andamento e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale;
- è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento;
- predispone annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Nel corso dell’anno, in accordo col Presidente, potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo;
- predispone entro il 31 marzo di ogni anno solare il bilancio consuntivo corredato da una relazione sulla gestione, e dall’inventario dei beni mobili ed immobili e quanto altro richiesto in conformità e secondo la disciplina normativa vigente. Il bilancio consuntivo è pubblicato secondo disposizione di legge nel sito internet del Partito entro il 15 luglio di ogni anno;
- gestisce i flussi finanziari secondo i limiti delle norme di legge in materia, di quanto disposto dal Consiglio e delle disponibilità di cassa;
- assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi del Movimento Politico dei Cittadini con le effettive disponibilità e le voci di bilancio;
- può bloccare le spese incompatibili col bilancio o non coperte chiedendo il riesame delle stesse;
- può sottoscrivere mandati di pagamento;
- incassa le quote sociali e le erogazioni liberali;
- tiene i rapporti con le banche e i fornitori in genere;
- svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per l’ordinaria operatività ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge;
- è abilitato a riscuotere eventuali rimborsi, i contributi dello Stato o altre entrate che la legge riconosca al Movimento.
Il Tesoriere inoltre può:
- in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili;
- affidare procure e deleghe;
- per motivi strettamente inerenti al proprio ufficio, chiedere al Segretario la convocazione del Consiglio con l’inserimento di appositi punti nell’ordine del giorno.
Art.19 Revisore
Il Consiglio nomina, a maggioranza dei componenti, un Revisore dei Conti interno al Partito, scelto tra gli iscritti e dotato delle opportune capacità professionali e degli adeguati requisiti morali. Il revisore non può ricoprire altri incarichi all’interno del Partito. Egli dura ordinariamente in carica per tre esercizi e comunque fino alla costituzione di un nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del Presidente o del Segretario ed è rieleggibile una sola volta.
Il Revisore redige una relazione in merito alla corretta contabilità da allegarsi al rendiconto annuale. Al fine di ottemperare al meglio alle proprie funzioni, egli gode in autonomia degli opportuni poteri ispettivi sulla gestione finanziari e contabile.
Art.20 Entrate
Le risorse del 3V danno origine al patrimonio, che è unico ed indivisibile e che viene utilizzato esclusivamente per le finalità statutarie del partito.
Le entrate del Partito sono costituite principalmente da:
- quote d’iscrizione associativa annuale;
- contributi liberi e volontari dei cittadini;
- utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- contributo dello Stato e rimborsi a norma di legge;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
- investimenti mobiliari e immobiliari;
- lasciti, accettati con beneficio di inventario dal Presidente;
- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
Art.21 Uscite
Le principali uscite del Partito sono costituite da:
- spese per attività di informazione quali: stampa, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva, propaganda e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per campagne elettorali;
- spese per manifestazioni ed eventi;
- spese per studi riguardanti le finalità del Partito;
- spese di gestione ed implementazione del sito internet del Partito;
- spese di carattere generale;
- spese indirizzate, ai sensi delle norme vigenti, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica di almeno il 10% delle quote spettanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- spese per sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe;
- spese di formazione quadri, iscritti ed eventuali simpatizzanti;
- spese per eventuale personale;
- altre spese che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi o per la funzionalità operativa del Partito.
I soci che cessino di far parte del 3V, a prescindere dalle cause, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi del Partito che sono unitari ed indivisibili. Non possono essere distribuiti agli iscritti in nessuna forma eventuali fondi, riserve, avanzi di gestione o capitali.
È fatto divieto di distribuire in alcuna forma utili o avanzi di gestione, salvo i casi di destinazione o distribuzione imposti dalla legge.
Titolo VII Norme Finali
Art.22 Democrazia interna e tutela delle minoranze
Il Partito assicura la tutela delle minoranze interne. Agli attivisti è, come indicato all’art.6, sempre garantita la possibilità di sostenere in piena libertà di espressione le proprie posizioni nel corso delle assemblee o degli incontri interni. Sono previsti come strumenti di tutela individuale le procedure disciplinari di cui agli art. 5, 6 e 7 del presente statuto. La tutela collettiva è garantita dai quorum necessari all’approvazione di importanti azioni del Partito, degli organi e delle cariche interne, come disposto agli art. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 28 e 29.
Inoltre, a differenza delle prassi consuete dei partiti che concentrano molti poteri in un’unica persona, nel 3V vi è una scelta democratica di distribuzione e separazione dei poteri tra le due figure di Presidente e Segretario.
Art.23 Trasparenza e sito Internet
Il 3V assicura trasparenza anche mediante un proprio sito Internet altamente accessibile, anche da portatori di disabilità, avente caratteristiche di: chiarezza di linguaggio, affidabilità, completezza di informazione, semplicità di consultazione, qualità, interoperatività ed omogeneità; con relativo accesso alle informazioni riguardanti: obiettivi e finalità, bilanci, organi associativi, funzionamento interno e proprio assetto statutario.
Art.24 Collegio Arbitrale
In relazione alla composizione extragiudiziale di qualsiasi controversia insorgente nell’applicazione e nell’ esecuzione delle norme statutarie tra gli iscritti, tra gli organi, ovvero tra gli organi e gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri amichevoli compositori. Sono nominati uno per ognuna delle parti ed il terzo in accordo tra le stesse oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Milano, che nominerà anche l’arbitro nel caso una parte non vi abbia direttamente provveduto. Il collegio giudicherà entro sessanta giorni “ex bono et aequo” tramite contradditorio senza ulteriori formalità procedurali. La determinazione ha effetto di accordo tra le parti.
Art.25 Norme di riferimento
In relazione a quanto non direttamente normato dal presente testo valgono le disposizioni di vigenti. Il presente statuto è regolato ed interpretato secondo legge e per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art.26 Modifiche di struttura ed articolazione
Il Partito, al fine del migliore raggiungimento dei propri obiettivi, ha predisposto la propria struttura e articolazione in funzione dell’attuale sistema elettorale del Parlamento Italiano. In caso di modifiche legislative del vigente sistema, il Consiglio provvederà ove necessario agli opportuni adeguamenti delle proprie articolazioni, intervenendo sugli art.12 e 13 sempre nell’ottica dell’efficienza operativa del 3V.
Art.27 Disposizioni non modificabili
I. Chiunque risulti avere espletato tre mandati pieni in una qualsiasi delle Istituzioni indicate al Titolo V, cioè al parlamento nazionale, europeo od in un consiglio regionale italiano diviene incandidabile in rappresentanza del Movimento. Tale disposizione statutaria oltre ad essere inderogabile è immodificabile.
II. Tutti i limiti di mandati nelle cariche interne secondo quanto indicato negli articoli del presente statuto sono inderogabili ed immodificabili.
III. Per apportare modifiche alle finalità indicate all’art.1 serve il voto del Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei componenti oppure l’approvazione dei tre quinti dei partecipanti al Congresso. Tale disposizione è immodificabile.
Art.28 Statuto e disposizioni finali
I. Chiunque si dimetta dalla qualità di associato del 3V decade dalle cariche interne eventualmente ricoperte.
II. Il Consiglio, con delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti, ha competenza, in relazione al presente Statuto, nell’emanazione di norme interpretative autentiche, nell’introduzione di disposizioni d’ordine legislativo nazionale ed europeo, nella correzione di errori materiali o di difetti di coordinamento tra i vari articoli, nella modifica dello Statuto stesso.
III. Il presente statuto è redatto nella forma di atto pubblico.
IV. Il presente testo è letto, compreso ed approvato dai soci Fondatori del 3V sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’associazione, del quale risulta parte integrante e diviene nei propri effetti immediatamente esecutivo.
Il testo del presente statuto è stato modificato a maggioranza nel corso del Congresso in data 26/11/2022.